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Articolo 18 DL Sicurezza: norma inapplicabile che paralizza un settore
Articolo 18 DL Sicurezza: norma inapplicabile che paralizza un settore
Testo basato su un approfondimento realizzato da Canapa Sativa Italia
«Siete qui per il DL?»
“No, no, quella normativa non è attuativa, e con ogni probabilità non lo sarà mai.”
Un paradosso giuridico che blocca un intero comparto
Roma, 22 maggio 2025 – Durante un controllo dei Carabinieri presso un punto vendita associato, è emersa con chiarezza l'assurdità del nuovo articolo 18 del Decreto Sicurezza: una norma formalmente in vigore, ma priva di reale applicabilità, che sta generando gravi incertezze giuridiche ed economiche.
Il fatto: controllo, chiarezza e incertezza
Nel corso di un normale controllo, i Carabinieri hanno confermato che la normativa non è attuativa. L’intervento si è svolto in modo collaborativo e professionale, culminando con il riconoscimento della regolarità della posizione dell’esercente. Un segnale positivo, che però evidenzia una profonda contraddizione: l’esistenza di una norma che nessuno può davvero applicare, ma che continua a intimidire e disorientare l’intero settore.
Perché l’articolo 18 è inapplicabile
- Mancata notifica TRIS: la norma non è stata notificata secondo la Direttiva (UE) 2015/1535, requisito obbligatorio per tutte le norme tecniche che incidono sul commercio.
- Giurisprudenza consolidata: secondo la Cassazione (SS.UU. 30475/2019), solo i prodotti effettivamente idonei a produrre effetti stupefacenti sono punibili.
- Disapplicazione obbligatoria: giudici e Forze dell’Ordine devono disapplicare le norme non notificate in contrasto con il diritto UE.
Ma nella pratica…
- In molte zone d’Italia si registrano comunque sequestri, chiusure di conti e ordini bloccati.
- Le Forze dell’Ordine applicano l’articolo 18 come divieto generalizzato, anche quando non ce ne sono le condizioni giuridiche.
- Alcuni operatori sono costretti a delocalizzare o chiudere.
Gli effetti devastanti sul comparto canapa
- A rischio oltre 22.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti.
- 1,2 milioni di consumatori potenzialmente spinti verso il mercato nero.
- Imprese in regola che si vedono trattate come criminali, senza reali violazioni.
Come difendersi: strumenti pratici per operatori e rivenditori
- Tenere in negozio:
- Certificati UE delle varietà coltivate
- Analisi batch con THC entro i limiti (≤ 0,5/0,6%)
- Sentenza Cassazione 30475/2019
- Eventuali verbali di dissequestro
- Annotare l’assenza di notifica TRIS nei verbali
- Richiedere riesame (art. 324 c.p.p.) entro 10 giorni
- Rivolgersi a una rete legale specializzata, come quella di Canapa Sativa Italia: legal@canapasativaitalia.it
E-commerce e distributori automatici: si può vendere?
Sì, a patto che:
- Il prodotto sia conforme (THC ≤ 0,6%, varietà certificate)
- L’etichettatura sia chiara (varietà, lotto, uso ornamentale/collezionistico)
- Venga esclusa ogni destinazione alimentare/medica
- Si evitino claim impropri sui benefici
L'articolo 18, allo stato, non ha efficacia, e il commercio online e nei distributori resta lecito. Nessun oscuramento può avvenire senza fondamento giuridico specifico.
Appello alla comunità giuridica e accademica
Il settore della canapa industriale è diventato il banco di prova della tenuta del diritto. Invitiamo giuristi, studenti e professori ad osservare e prendere posizione: è in gioco la coerenza del nostro sistema normativo.
Conclusione: difendere la legalità, non le apparenze
Il vero problema non è l’illegalità, ma la distorsione nell'applicazione del diritto. Serve chiarezza normativa, rispetto per il diritto europeo e tutela per le imprese che operano in trasparenza. Il nostro impegno continua, affinché la legalità non resti solo sulla carta.
⚠️ Questo articolo è stato redatto rielaborando contenuti pubblicati da Canapa Sativa Italia. Le informazioni giuridiche, i modelli di autodifesa e i riferimenti alla rete legale fanno capo all’associazione Canapa Sativa Italia e non al nostro sito o attività commerciale.
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